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Patente a crediti nei cantieri: Esonero per gli Organismi Abilitati, Accreditati e Notificati

L’esonero dalla patente a crediti per gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati è stato confermato con la FAQ n. 20 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 17/01/2025  (https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/).

Di seguito la nota riportata sul sito del INL:

Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’Art.71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.

Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere.

Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

Pertanto, l’obbligo della patente a crediti a partire dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili non riguarda coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. Questa esenzione è rivolta a tutti i soggetti che operano all’interno delle pertinenze dei cantieri, ma il cui lavoro si limita a prestazioni di carattere intellettuale o forniture di beni, senza alcun coinvolgimento operativo o materiale nei lavori del cantiere. Ciò include consulenti, architetti, ingegneri e gli ispettori degli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati il cui lavoro è prettamente teorico o gestionale.